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Salute e sicurezza sul lavoro: introduzione al modello 231

Salute e sicurezza sul lavoro: introduzione al modello 231

modello 231

IL D. Lgs. 231/2001 ha introdotto importanti novità nell’ordinamento italiano, tra cui la responsabilità amministrativa a carico degli Enti (società) per diversi reati commessi da persone fisiche che coprono ruoli di rappresentanza, direzione e amministrazione e da chi, di fatto, esercita poteri di gestione, controllo, direzione e vigilanza.

L’accertamento della responsabilità dell’ente presuppone la commissione, o il tentativo di commissione, da parte di una persona fisica, di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01: i reati presupposto.

Per essere considerato, il reato dev’essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; pertanto l’ente non risponderà se gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con la modifica ad opera della legge 3 agosto 2007 n. 123 (poi modificata dal D.Lgs 81/08) sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto, previsti dal D.lgs 231/01, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I nuovi reati introdotti, avendo natura colposa, coinvolgono soggetti e realtà imprenditoriali che prima erano del tutto estranee alle ipotesi di reato previste prima della riforma del 2007.

Va da sé, quindi, che ogni Impresa, indipendentemente dalla tipologia di lavoro e dalle dimensioni, si organizzi per evitare che l’organizzazione aziendale lesini sulla prevenzione esponendo i lavoratori ai rischi di infortunio o malattia.

L’art. 30 del testo unico sulla Sicurezza è oggi l’imprescindibile norma di riferimento per qualunque azienda voglia dotarsi di un modello organizzativo idoneo a tutelare la società in caso di infortunio. Il modello organizzativo “difende” la società nell’ambito del processo penale.

Dal punto di vista giuridico, il modello 231 non è obbligatorio, tuttavia rimane la responsabilità dell’impresa in caso di illeciti!

Tutte le aziende esposte a rischio contestazione possono sottoscrivere il modello 231, anche le PMI.

Pur essendoci un forte legame tra Sistemi di Gestione (SGSL) (art.30 D.Lgs 81/08) e Modelli Organizzativi di Gestione (MOG) (D.Lgs 231/01), va sottolineato che quest’ultimo deve necessariamente prevedere sia “un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, sia un Organismo di Vigilanza (OdV) atto a garantire “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita’ delle misure adottate”.

Nel SGSL è sicuramente previsto il controllo ma non passa attraverso l’OdV; così come non risulta cogente, in caso di “non conformità”, applicare sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto.

In entrambi i casi si tratta di strumenti non statici ma dinamici, capaci di adeguarsi alle reali necessità, cioè a qualsiasi mutamento nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il sistema così delineato si contraddistingue sempre più perché l’adozione di modelli organizzativi diventa non solo una scelta giuridica, finalizzata ad evitare la condanna, ma soprattutto una scelta ed un’evoluzione organizzativa.

2020-04-09
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