CIRCOLARE INAIL 2027
Circolare n. 9/2026
Oggetto: riduzione premio INAIL per l’anno 2027 – Modello OT23, requisiti e modalità di presentazione
L’INAIL ha pubblicato il modello OT23 per l’anno 2027, destinato alle aziende che, nel corso del 2026, realizzano interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Attraverso la presentazione del modello, le aziende in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Soggetti interessati
Possono presentare la domanda i datori di lavoro titolari di una Posizione assicurativa territoriale (PAT) che:
- abbiano realizzato, entro il 31 dicembre 2026, uno o più interventi migliorativi previsti dal modello OT23/2027;
- siano in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi;
- rispettino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- dispongano della documentazione richiesta per dimostrare l’effettiva realizzazione degli interventi.
Gli interventi devono essere aggiuntivi rispetto agli adempimenti obbligatori stabiliti dalla normativa. Non consentono quindi di accedere al beneficio le attività svolte esclusivamente per adempiere a prescrizioni di legge.
Interventi ammessi
Il modello OT23/2027 suddivide gli interventi in sei aree:
- prevenzione degli infortuni mortali non stradali;
- prevenzione del rischio stradale;
- prevenzione delle malattie professionali;
- formazione, addestramento e informazione;
- gestione della salute e sicurezza mediante misure organizzative;
- gestione delle emergenze e dei dispositivi di protezione individuale.
Per accedere alla riduzione occorre realizzare, nel corso del 2026:
- almeno un intervento di tipo A; oppure
- almeno due interventi di tipo B.
Gli interventi devono essere individuati e documentati in conformità alle condizioni indicate nel modello e nella relativa guida alla compilazione.
Principali novità per il 2027
Tra le novità segnalate per il modello OT23/2027 figurano:
- l’intervento F-10, di tipo A, relativo all’installazione di serramenti, elementi strutturali e sistemi di evacuazione progettati per assicurare la tenuta anche rispetto ai fumi freddi prodotti in caso d’incendio;
- l’intervento D-5, di tipo B, relativo alla formazione di tutti i lavoratori come addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio, al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare;
- l’ampliamento di interventi in materia di mobilità sicura, disturbi respiratori del sonno e deterioramento delle funzioni cognitive;
- l’integrazione delle misure per la prevenzione e la gestione delle condotte violente o moleste sul lavoro;
- il rafforzamento delle iniziative contro i disturbi muscolo-scheletrici e le malattie cardiovascolari e oncologiche.
Misura della riduzione
Per le PAT con oltre due anni di attività, la riduzione varia in funzione del numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT:
| Lavoratori-anno | Riduzione |
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
Nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è generalmente pari all’8%, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla disciplina applicabile.
La riduzione è riconosciuta dall’INAIL a seguito della verifica della domanda e si applica al premio interessato secondo le modalità previste dall’Istituto. Il beneficio può aggiungersi all’eventuale oscillazione collegata all’andamento infortunistico.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere trasmessa:
- esclusivamente in modalità telematica;
- attraverso il servizio dedicato disponibile sul portale INAIL;
- utilizzando il modello OT23/2027;
- con riferimento agli interventi realizzati durante il 2026;
- allegando la documentazione probante indicata per ciascun intervento.
La scadenza ordinaria cade il 28 febbraio 2027. Poiché tale data è domenica, il termine è differito a lunedì 1° marzo 2027, salvo diverse indicazioni ufficiali dell’INAIL.
La domanda può essere presentata direttamente dall’azienda oppure tramite un intermediario abilitato.
Documentazione probante
Alla domanda deve essere allegata la documentazione espressamente prevista dal modello per gli interventi selezionati. A titolo esemplificativo, possono essere richiesti:
- fatture, contratti e documenti di acquisto;
- verbali, relazioni tecniche e certificazioni;
- procedure aziendali e istruzioni operative;
- registri, attestati e programmi formativi;
- fotografie datate degli interventi realizzati;
- dichiarazioni sottoscritte dai soggetti responsabili;
- documentazione relativa a sistemi di gestione, audit o verifiche;
- evidenze dell’adozione e dell’effettiva attuazione delle misure.
La documentazione deve essere completa, coerente e riferibile al 2026. La sola dichiarazione di avere eseguito un intervento non è sufficiente quando il modello richiede specifiche prove documentali.
Adempimenti aziendali
Le aziende interessate sono invitate a:
- esaminare il modello OT23/2027 e individuare gli interventi compatibili con la propria organizzazione;
- verificare che le misure siano ulteriori rispetto agli obblighi di legge;
- pianificare e completare gli interventi entro il 31 dicembre 2026;
- raccogliere contestualmente tutta la documentazione probante;
- verificare la regolarità contributiva, assicurativa e prevenzionistica;
- trasmettere la documentazione al soggetto incaricato con congruo anticipo rispetto alla scadenza;
- conservare gli originali per eventuali controlli successivi dell’INAIL.
Si raccomanda di non attendere la fine dell’anno per scegliere gli interventi, poiché alcune misure richiedono tempi tecnici di attuazione, attività formative, verifiche periodiche o evidenze protratte nel tempo.
Controlli e perdita del beneficio
L’INAIL può verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e la conformità della documentazione allegata. Dichiarazioni non veritiere, documentazione insufficiente o mancato rispetto delle condizioni previste possono comportare:
- il rigetto della domanda;
- la revoca del beneficio eventualmente riconosciuto;
- il recupero delle somme non dovute;
- l’applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa.
Scadenziario operativo
| Attività | Termine |
| Individuazione e pianificazione degli interventi | Il prima possibile |
|
Realizzazione degli interventi |
Entro il 31 dicembre 2026 |
| Raccolta e verifica della documentazione | Durante il 2026 e prima dell’invio |
|
Presentazione telematica del modello OT23/2027 |
Entro il 1° marzo 2027 |
|
Conservazione delle evidenze |
Per eventuali controlli INAIL |
La presente circolare ha carattere informativo.
Prima dell’invio della domanda dovranno essere verificati il testo definitivo del modello, la guida alla compilazione e le indicazioni operative pubblicate dall’INAIL.
Il modello e la documentazione ufficiale sono stati pubblicati dall’Istituto il 24 luglio 2026 inail.it .
Per qualsiasi chiarimento o approfondimento sull’utilizzo di tali strumenti, restiamo a vostra disposizione.
Guida compilazione modello OT23


